IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamento
 
    1.  Per  l'intervento  previsto dal primo comma dell'art. 4 della
legge regionale 1› giugno 1982, n. 12, e'  autorizzata,  a  decorrere
dall'anno  1990,  la maggiore spesa annua, rispetto allo stanziamento
di bilancio di Lire 800.000.000.
   2. L'autorizzazione di spesa complessiva risulta, quindi, di  Lire
3.000.000.000.