IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento 1. Per l'intervento previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1 giugno 1982, n. 12, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1990, la maggiore spesa annua, rispetto allo stanziamento di bilancio di Lire 800.000.000. 2. L'autorizzazione di spesa complessiva risulta, quindi, di Lire 3.000.000.000.